AIDO Mira - Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule


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regolamento

statuto

R E G O L A M E N T O
COSTITUZIONE E CARATTERE
Articolo 1


1. L'Associazione è impegnata a vigilare sulla volontarietà, l'anonimato e la gratuità della donazione.

2. E' costituita una sede operativa in Roma anche per la gestione dei rapporti con le Istituzioni centrali dello Stato.

3. Il logo associativo è rappresentato da una forma geometrica triangolare con angoli arrotondati, sfondo rosso, contorno bianco e scritta "aido" in nero con "d" bianca a sfondo nero.
FINALITÀ
Articolo 2


1. L'Associazione assicura la propria collaborazione alle Istituzioni nell'informazione e nell'assistenza ai Cittadini per una scelta consapevole relativa al prelievo di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto terapeutico

2. L'A.I.D.O. svolge opera di sensibilizzazione verso le Istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le disposizioni di legge in merito alla organizzazione del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule a fini terapeutici.
ATTIVITA'
Articolo 3


1. Per il raggiungimento delle finalità l'A.I.D.O.:
a. realizza intese operative in unità d'azione con Enti ed altre Associazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto dei compiti istituzionali dell'Associazione;

b. cura all'interno dell'Associazione la formazione e l'aggiornamento permanente dei Dirigenti;

c. progetta ed organizza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, responsabili, animatori, ecc. sulle tematiche del prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.
2. L'Associazione, inoltre, ha facoltà - in relazione a specifiche esigenze determinate dalle Istituzioni e dalle legislazioni locali - di definire le modifiche di cui all'art.27 dello Statuto.

3. E' fatto divieto ai Soci e alle Strutture associative di raccogliere fondi finalizzati a fini diversi da quelli espressamente previsti dallo Statuto ed in particolare per:
- acquistare macchinari ed attrezzature per ospedali;

- viaggi per trapianti in Italia e all'estero;

- effettuare trapianti all'estero;

- Istituzioni pubbliche o private, Enti od Associazioni diverse dall'A.I.D.O.
4. L'attività della Fondazione sarà regolata con appositi Statuto e Regolamento.

5. La conoscenza delle attività associative si realizza attraverso il giornale ufficiale "L'Arcobaleno" con Redazione nella sede operativa di Roma e attraverso il sito Internet.

6. Il materiale promozionale e informativo, sia cartaceo che multimediale, è unico su tutto il territorio nazionale e promosso dal Consiglio Nazionale. Ogni deroga dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta di Presidenza Nazionale.

7. E' fatto divieto di utilizzare il nome ed il logo dell'A.I.D.O. per scopi non rispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione. L'utilizzo del logo deve essere, in ogni caso, autorizzato dalla Struttura superiore.

8. Conserva le manifestazioni di volontà e le trasmette al SIT tramite il SIA.
SOCI
Articolo 4


1. 1. All'atto dell'iscrizione il Socio deve aver compiuto il 18° anno di età e deve prendere conoscenza delle norme Statutarie e del Regolamento dell'Associazione ed impegnarsi ad osservarle

2. L'iscrizione all'A.I.D.O. deve essere richiesta per iscritto compilando l'apposito modulo comprensivo della dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte. Tale modulo deve essere uniforme per tutte le Strutture.

3. Ogni Socio, nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

4. Le tessere sociali ed il simbolo identificativo dell'Associazione sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dal Consiglio Nazionale. In attesa del raggiungimento della maggiore età potrà essere rilasciato un apposito tesserino di Amico dell'AIDO conforme al modello e alle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, attestante la volontà di voler partecipare alla vita associativa.

5. La domanda di iscrizione e la tessera devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni Socio, apposto dalla Sezione competente, la quale ne riporta i dati in apposito registro e/o supporto magnetico e rilascia la relativa tessera.

6. I numeri corrispondenti a Soci deceduti, dimissionari, trasferiti e irreperibili, non devono essere riutilizzati.

7. La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.

8. Le domande di adesione, conservate in mobile adeguato presso la sede della Sezione Provinciale, devono essere archiviate in progressione numerica.

9. Ogni Socio deve comunicare sollecitamente alla Struttura di base di appartenenza la variazione di residenza; se il trasferimento è fuori provincia la Sezione provvede immediatamente al trasferimento dell'iscrizione alla Sezione di nuova residenza del Socio per il tesseramento.

10. La qualità di Socio risulta dall'iscrizione in apposito registro e/o supporto magnetico dopo il versamento dell'eventuale contributo se previsto.

11. L'iscrizione è revocabile solo in forma scritta; in tal caso il modulo di iscrizione è restituito al richiedente previa riconsegna della tessera.

12. Il rilascio all'iscritto della tessera, completa in ogni suo elemento, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

13. Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di presentazione della domanda.

14. I Soci sono eleggibili alle cariche associative purché abbiano frequentato un corso di formazione ai vari livelli ad esclusione del Gruppo Comunale e non siano stati condannati per condanne infamanti.

15. Per l'elezione alle cariche nazionali e regionali è necessaria l'iscrizione da almeno tre anni.
STRUTTURE
Articolo 5


Gli Organi statutari:

1. agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee;

2. impegnano l'Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento;

3.esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi rispettivamente inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, in quanto necessiti, con la convocazione delle Assemblee, lo scioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina di Commissari.
ASSEMBLEA
Articolo 6


1. Le Assemblee sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.

2. Ad ogni Assemblea deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo della Struttura immediatamente superiore.
ASSEMBLEA ELETTIVA
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Articolo 7


1. Per le Assemblee provinciali, regionali e nazionale la rilevazione dei Soci per determinare il numero dei Delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ogni Assemblea al proprio livello può modificare i rapporti di rappresentanza per la successiva convocazione.

2. Ogni Struttura, qualunque sia la sua consistenza numerica, deve essere rappresentata da almeno un Delegato.

3. I componenti in carica del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto all'Assemblea con facoltà di parola, ma non di voto se non Delegati.

4. L'ammissione ad ogni Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
- bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- verbali di Assemblea dell'anno in corso;

- relazione morale del Consiglio Direttivo;

- pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza per la successiva trasmissione con le proprie osservazioni alla Commissione Verifica Poteri.
5. Ogni Socio o Delegato ha diritto ad un solo voto; non sono ammesse deleghe.

6. L'Assemblea elegge fra i non candidati:
- il Presidente;

- uno o più Vice Presidenti;

- uno o più Segretari;

- uno o più Questori di sala;

- tre o più membri per la Commissione Elettorale;

- tre o più membri per la Commissione Verifica Poteri dell' Assemblea successiva.
7. La Commissione Verifica Poteri, non appena insediata, elegge il proprio Presidente che riferirà all'Assemblea sui lavori compiuti.

8. La Commissione Verifica Poteri:
a. accredita il Delegato previa verifica, attraverso l'esame della documentazione, della regolarità della Assemblea della Struttura di appartenenza e dopo l'accertamento della identità, anche avvalendosi, per quest'ultima, della dichiarazione scritta del Capo Delegazione che garantisca l'identità del proprio Delegato;

b. con la collaborazione della Segreteria accerta - sulla scorta dei documenti associativi o con propria inchiesta - la regolarità e la idoneità di ogni singolo Candidato ad essere eletto;

c. conferisce i documenti legittimatori di Delegato all'Assemblea.
9. Contro le decisioni della Commissione Verifica Poteri è ammesso ricorso alla Presidenza la quale, in via prioritaria, ragguaglierà l'Assemblea demandando a questa la decisione che è presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.

10. La Commissione Verifica Poteri esaurisce il suo compito con la rimessa del verbale al Presidente dell'Assemblea.

11. La Commissione elettorale provvede alle operazioni di voto.

12. Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto salvo che l'Assemblea decida alla unanimità per il voto palese.

13. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei votanti, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali.

14. Proclamati gli eletti il Presidente dell'Assemblea li convoca entro quindici giorni per l'insediamento.

15. Il verbale dell'Assemblea, anche nell'ipotesi di registrazione integrale, è redatto dai Segretari, sottoscritto dal Presidente e dai Segretari, inserito nel libro dei verbali assembleari ed inviato al Consiglio della Struttura superiore entro quindici giorni dalla data di svolgimento.
ASSEMBLEA INTERMEDIA
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Articolo 8


1. Le Assemblee intermedie a tutti i livelli
a. discutono e approvano:
- la relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo anno;

- la relazione sull'esecuzione del programma quadriennale;

- il bilancio consuntivo dell'ultimo anno di attività;

- il bilancio preventivo annuale.
b. prendono atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea intermedia, in particolare, redige un documento di valutazione dell'attività svolta nell'anno trascorso e di indicazioni e proposte per l'anno successivo, sempre nel rispetto della mozione finale della precedente Assemblea elettiva ed, in particolare, del programma quadriennale.

3. L'Assemblea intermedia può trattare anche argomenti di particolare interesse ed urgenza proposti dal Consiglio Direttivo.

4. Il verbale dell'Assemblea, corredato degli allegati, deve essere inviato alla struttura superiore nei 15 giorni successivi alla data della Assemblea stessa.
ASSEMBLEA NAZIONALE
Articolo 9


1. L'Assemblea Nazionale è convocata entro il 15 giugno con lettera raccomandata A.R., da spedirsi ai Presidenti dei Consigli Regionali almeno sessanta giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora.

2. L'ordine del giorno deve essere inviato trenta giorni prima dell'inizio dell'Assemblea.

3. All'Assemblea Nazionale elettiva ogni Delegato rappresenta 7.000 Soci o frazione superiore a 3.500.

4. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
ASSEMBLEA REGIONALE
Articolo 10


1. L'Assemblea regionale è convocata entro il 15 maggio di ogni anno con lettera diretta ai Presidenti delle Sezioni, spedita almeno trenta giorni prima della data di convocazione e recante l'indicazione del luogo, data, ora di riunione e i vari punti all'ordine del giorno.

2. All'Assemblea regionale elettiva ogni Delegato rappresenta un numero di 500 Soci o frazione superiore a 250.

3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei Delegati per l'Assemblea successiva.

4. Quando elettiva, i Consigli Regionali devono inviare alla Giunta di Presidenza della struttura superiore l'elenco dei Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle assemblee ed ai documenti per l'Assemblea. I Candidati al Consiglio Nazionale devono essere almeno due per ogni Regione pena l'esclusione dalle candidature e conseguente mancanza del rappresentante della Regione nel Consiglio Nazionale.

5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
ASSEMBLEA PROVINCIALE E
PLURICOMUNALE
Articolo 11


1. L'Assemblea della Sezione Provinciale o assimilata è convocata entro il 15 aprile con lettera spedita ai Presidenti dei Gruppi almeno trenta giorni prima della data di convocazione e recante luogo, data e ora della riunione e l'ordine del giorno.

2. All'Assemblea Provinciale elettiva ogni Delegato rappresenta 200 Soci o frazione superiore a 100.

3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei Delegati per l'Assemblea successiva.

4. Quando elettiva, le Sezioni dovranno inviare alla Giunta di Presidenza l'elenco dei Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle Assemblee ed ai documenti per l'Assemblea. I Candidati al Consiglio Regionale devono essere almeno due per Provincia pena l'esclusione dalle candidature e la conseguente non rappresentanza della Provincia nel Consiglio Regionale.

5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture superiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
ASSEMBLEA DEL GRUPPO
Articolo 12


1. L'Assemblea del Gruppo, costituita dai Soci, è convocata annualmente, con i mezzi più idonei, entro il 28 febbraio, con almeno quindici giorni di anticipo.

2. La convocazione deve essere fatta indicando luogo, data e ora della riunione e l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea del Gruppo elegge il Presidente e il Segretario che redigerà il verbale, copia del quale, con allegati relazioni e bilanci , deve essere inviata entro 15 giorni alla Segreteria della Struttura superiore; quando elettiva anche con allegati l'elenco degli eletti, dei delegati e candidati alla Struttura superiore.
ASSEMBLEA COSTITUTIVA
DEL GRUPPO
Articolo 13


1.L'Assemblea costitutiva del Gruppo può essere convocata qualora vi siano almeno 30 Soci, sotto la Presidenza del Presidente della Sezione o di un Consigliere da questi delegato.

2. L'Assemblea costitutiva deve:
a. redigere verbale di costituzione in conformità al modello predisposto dalla Segreteria Nazionale;

b. eleggere gli Organi associativi che restano in carica fino alla data delle Assemblee elettive;

c. definire il programma di attività valido fino alla Assemblea annuale successiva.
3. Copia della documentazione (verbale di costituzione, piani e programmi) deve essere inviata entro 15 giorni alla Sezione provinciale/pluricomunale e Consiglio Regionale di appartenenza e alla Segreteria Nazionale con tutta la documentazione di cui all'art. 12 comma 3.
CONSIGLI DIRETTIVI
Articolo 14


1. Il Consiglio, nell'ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso inviato con almeno quindici giorni di anticipo, recante l'ordine del giorno,la data, ora e luogo della riunione a mezzo posta o qualsiasi altro mezzo tecnologico legalmente riconosciuto.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio sempre validamente costituito. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Non sono ammesse deleghe.

5. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti.

6. Il Consigliere dimissionario, deceduto o decaduto è surrogato dal primo dei non eletti.

7. Ove i Consiglieri subentrati a deceduti, dimissionari o decaduti giungano a rappresentare la metà più uno dei componenti del Consiglio, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l'Assemblea per una nuova elezione di tutto il Consiglio.

8. Le relazioni all'Assemblea sono fatte proprie dal Consiglio; se approvate a maggioranza devono contenere anche le istanze della minoranza.

9. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

10. Il Consigliere Segretario redige il verbale che, dopo emendamenti ed approvazione del Consiglio alla riunione successiva, è trascritto nell'apposito libro dei verbali e deve essere inviato alla Struttura superiore entro 15 giorni; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dà esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta di Presidenza.

11. Il Presidente deve convocare il Consiglio con la frequenza prevista dallo Statuto, in difetto, ciascun componente il Consiglio medesimo può notificare l'inadempienza al Presidente del Collegio dei Probiviri.

12. Il Consiglio è responsabile per ogni spesa deliberata.

13. La carica di Presidente a tutti i livelli non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

14. Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale e Regionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza e del Collegio dei Revisori del livello immediatamente superiore.

15. I membri del Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti a livello Provinciale.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Articolo 15


1. In assenza di precisa indicazione della Struttura periferica a cui è destinato il lascito, è il Consiglio Nazionale ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni; allo stesso compete, in particolare la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Articolo 16


1. In presenza dell'indicazione della Sezione periferica a cui è destinato il lascito ma in assenza della città o regione di riferimento, la competenza ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza della Sezione del luogo in cui si apre la successione; alla stessa compete la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.
CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Articolo 17


1. Le modalità organizzative del conferimento dati al SIA saranno inserite una volta definiti gli accordi con il Ministero della Salute.

2. In presenza dell'indicazione della Sezione periferica cui è destinato il lascito , ma in assenza della città o regione di riferimento, la competenza ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza della Sezione del luogo in cui si apre la successione; alla stessa compete la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.
CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
Articolo 18


1. In presenza dell'indicazione del Gruppo Comunale cui é destinato il lascito, la competenza di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni é di spettanza del Gruppo Comunale indicato.
GIUNTA DI PRESIDENZA
Articolo 19


1. Gli schemi di bilancio devono essere presentati ai rispettivi Consigli Direttivi entro il 15 aprile per il Nazionale, entro il 30 marzo per il livello regionale, entro il 28 febbraio per il livello provinciale.

2. Le delibere adottate dalla Giunta devono essere inviate entro 15 giorni ai rispettivi Consigli Direttivi.

3. Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l'incarico di Presidente e Segretario dell'Assemblea del livello di riferimento.

4. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli iniziati e poi interrotti per qualsiasi motivo.
CONFERENZA DEI PRESIDENTI
Articolo 20


1. La Conferenza, ove accerti motivatamente che il Consiglio Direttivo di riferimento non si attiene al programma quadriennale, può richiedere la verifica attraverso l'Assemblea Intermedia da convocarsi entro sessanta giorni dal provvedimento.

2. Le funzioni di Segreteria della Conferenza sono assolte dalla Segreteria di riferimento.
PRESIDENTE
Articolo 21


1. Il Presidente presiede il Consiglio, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti e fissa, d'intesa con la Giunta, la data delle riunioni ed il luogo delle stesse.

2. Convoca l'Assemblea, su deliberazione del Consiglio, e coordina l'attività di esso.

3. Quando lo ritiene opportuno, previo parere della Giunta di Presidenza, interviene in sede giudiziaria a tutela dell'immagine dell'Associazione.

4. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione.

5. Nel caso di adozione di provvedimenti urgenti straordinari relativi ad una Struttura commissariata, il Presidente della Struttura superiore ne riferisce alla Giunta di Presidenza di riferimento per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 22


1. Ogni membro è rieleggibile per non più di due mandati e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo della convocazione del Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali.

4. Non può assumere la carica di Revisore dei Conti colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.

6. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso è integrato nella prima Assemblea utile.

7. La prestazione di Revisore dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall'articolo 2404 del Codice Civile, in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

8. Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall'articolo 2407 del Codice Civile.

9. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo Delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta di Presidenza ed alle Assemblee cui deve essere invitato.

10. Le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti a livello provinciale e regionale non sono compatibili con le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti e della Giunta di Presidenza di livello immediatamente superiore e nell'ipotesi di cui all'art. 23 comma 12 punti c,d,e.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 23


1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per non più di due mandati e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Collegio ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.

3. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.

4. Ogni componente del Collegio può essere ricusato per gravi motivi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 52 del Codice di Procedura Civile.

5. La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

6. Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall'apertura del giudizio.

7. I ricorsi al Collegio dei Probiviri Nazionale devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale presso la Segreteria Nazionale.

8. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento della vertenza e/o controversia.

9. Le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori. La decisione è comunicata per iscritto alle parti.

10. Su mandato del Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza, è dovere del Collegio dei Probiviri intervenire nelle Strutture inferiori, relazionando alla Struttura di appartenenza e, per conoscenza, alla Struttura interessata.

11. Sono illeciti associativi:
a. la non osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

b. ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili.
12. Le sanzioni applicabili, in base al livello di gravità sono:
a. richiamo o censura;

b. sospensione temporanea dall'incarico;

c. destituzione dall'incarico;

d. destituzione completa da ogni incarico istituzionale e rappresentativo;

e. interdizione perpetua dagli incarichi associativi.
Alle sanzioni di cui alle lettere b, c, d, e, si applica la pena accessoria della trasmissione del provvedimento ai Consigli Regionali per la comunicazione alle relative Strutture inferiori.
COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE
Articolo 24


1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.

2. Le decisioni del Collegio di appello sono inappellabili.

3. Il ricorso deve essere inviato per lettera raccomandata A.R. al Presidente del Collegio presso la Segreteria Nazionale.

4. Il Collegio giudica a maggioranza sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dagli elementi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall'apertura del giudizio.

5. Le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 25


1. Le Assemblee nazionale, regionali e provinciali, sulla base dei rispettivi bilanci, determinano la misura delle quote sociali a carico delle Strutture inferiori.

2. I Consigli Direttivi comunali, sulla scorta delle richieste delle Strutture superiori e delle attività proprie, possono stabilire l'entità dell'eventuale contributo annuo a carico degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Gli oneri derivanti dal commissariamento di una Struttura sono a carico della Struttura stessa nella misura delle capacità economiche che le sono proprie.

4. Le spese sostenute dai Soci, nell'adempimento di mandati specifici ricevuti dai rispettivi Consigli, sono a carico dei Consigli stessi.
BILANCIO
Articolo 26


1. Il Consiglio provvede, su indicazione della Giunta di Presidenza (ove prevista), alle variazioni necessarie e/o opportune tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero alla variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Ogni Struttura deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle vigenti normative di legge.

4. Ogni Struttura al proprio livello deve provvedere alla iscrizione al Registro del Volontariato (ove previsto) al fine di acquisire la qualifica di ONLUS.
AUTONOMIE REGIONALI
Articolo 27


1. Le norme dell'articolo 27 dello Statuto sono estese alle Province autonome di Trento e Bolzano.
DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 28


1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente e la Giunta di Presidenza restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell'Associazione.
MODIFICHE DELLO STATUTO
Articolo 29


1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere sottoposte al parere preventivo della Giunta di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti riuniti in seduta congiunta.

2. Successivamente le modifiche devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale che, con motivato parere, convocherà l'Assemblea Straordinaria.
NORME DI ATTUAZIONE
Articolo 30


1. Il testo dello Statuto associativo, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria e quello del presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria, sono immediatamente trasmessi dal Consiglio Nazionale alle Strutture inferiori.

2. Le norme in essi contenute entrano in vigore subito dopo la loro approvazione ad eccezione di quelle riguardanti le incompatibilità di cui all'art. 14 comma 14 e di quelle all'art.22 comma 10 del Regolamento che entreranno in vigore al termine del primo quadriennio di applicazione dello Statuto.

3. A partire dall'approvazione del presente Regolamento la durata del mandato triennale degli Organismi a tutti i livelli è prorogata a quattro anni al fine di raccordare le scadenze ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31


1. La Giunta di Presidenza è l'organo deputato ad esprimere pareri in materia statutaria e regolamentare.

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